Non entrando alcuno delli sei priori, all'hora solamente si cavi l'altra palla.
48. Giurino la prima matina avanti il governatore, in mano del cancelliere et avanti li priori vecchi. Durino un mese solo. S'imbussolino quelli della libra e, de spicciolati, anco quelli non havvranno libra. Non possino uscir di palazzo che collegialmente con abito. Non possono, durante il magistrato, esercitar arte alcuna di qualunque sorte.
48;
49. Vestano di nero.
Precedano tanti giorni per ciascuno, cominciando dagl'estratti prima, eccetto i dottori che cominciaranno a precedere li primi giorni. .
Ogn'uno gl'obedisca. Possino sempre convocare il Conseglio o Credenza.
Li priori e regolatori facciano le poste o deliberative o decisive ottenute tra loro con i tre quarti de voti et, essendo discordi, portarle al Conseglio de 48.
Nessuna lettera si scriva a nome publico che senza il consenso de regolatori e l'istesso ordine si tenga nel parlare a superiori in materie publiche. 49
Li priori non possono né convenire né esser convenuti in giuditio o fuori,
50, né pure giocare con famegli o altri. Distributione di regalia in capita.
50
In loco de regolatori morti o assenti o in officio de priori si eleggano a sorte di quelli del Consiglio. Il loro ufficio sia in formar le poste, scriver lettere, sottoscrivere bollette assieme con li priori e tener una delle 4 chiavi de sigilli del Comune. 50
De conservatori delle leggi, che son tre - hoggi non più in uso.
51
Delli podestà delle castella
Miranda e
Papigno: siano estratti a sorte dalla Credenza; da loro vi sia ricurso d'appellatione alli priori pro tempore; debbano dar sindicato etc.
51
Avvocato e procuratore si eleggano a sorte, 51, come pure il depositario, 52, e sindico. 51.
Nel medesimo modo si cavino del Consiglio de 48:
4 soprastanti delle fiere, quindici giorni avanti; gli estratti per
Campitello non possino esser nella deputatione della fiera di Santa Lucia
; si cavino anco il il notaro et avvocato.
Non possa entrar di magistrato, ufficio o consiglio alcuno chi nel tempo dell'estrattione o nominatione harra inimicitia con alcun cittadino e di questa si stia al detto del governatore e conservatori, comprendendovisi ancora quelli stanno sotto tregua o sigurtà di non offendere ma, fatta la pace, possano sempre rientrare, pur che il luogo non sia occupato dallo spicciolato. 52
Trattandosi di alienare danari publici e dispensarli in qualsivoglia modo, debba il tutto ottenersi per li tre quarti de voti nel Consiglio de Quarantotto;
così ancora nell'imporre alcuna dativa.
Le bollette siano sottoscritte dal governatore, priori e regolatori.
52